Sì, è possibile a partire dall’annualità fiscale 2021.
In particolare, La legge 178/2020 ha modificato l’articolo 1, comma 210-bis della Legge 160/2019, prevedendo un ampliamento delle spese ammissibili a partire da quelle sostenute dal periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, richiamando a tal proposito i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e cioè possono rientrare nelle spese agevolabili:
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che siano lavoratori con disabilità;
- I costi dei servizi di consulenza sul progetto di formazione, esclusi i costi relativi a docenza esterna;
- Le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
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